La podestà genitoriale ai tempi del Covid

di Stefano Pezzola

Credo opportuno porre particolare attenzione alla lettura della pagina 24) della G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021.

Al seguente link il file pdf completo.

Al punto 27 si scrive che in merito all’articolo 403 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, le parole “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’eduzione di lui” sono sostituite dalle seguenti “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato e si trova esposto, nell’ambito familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere” la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro,  sino a quando si possa provvedere in modo  definitivo alla sua protezione.

Quale potrebbe essere un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica a cui il minore può essere esposto nell’ambiente familiare tale da doverlo allontanare dai genitori?

Vero è che vi sono ancora troppi casi di maltrattamenti e violenze in famiglia in danno dei minori e serve una risposta seria da parte dell’ordinamento…

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Ma è anche vero che i lavori per la modifica di questa materia erano in atto da tempo e che l’obbiettivo sarebbe quello di evitare ulteriori casi come quello di Bibbiano, ma non possiamo non notare che tale novella riguarda l’ambito familiare ed è stata introdotta proprio adesso.

Proprio adesso che i media parlano di vaccinazione contro la Covid quale unico strumento di protezione della salute dei minori. Proprio adesso che troppi insegnanti si permettono di chiedere ai propri alunni se sono vaccinati trasmettendo il messaggio “BAMBINO NON VACCINATO = UNTORE”. Proprio adesso che alcuni Giudici affermano che questi vaccini sono lo strumento che consente di proteggere la loro salute dal Sars-CoV-2, senza purtroppo tenere presente i dati reali ed i criteri affermati dalla Giurisprudenza costituzionale per valutare il rapporto rischi-benefici. Proprio adesso che sono iniziate le vaccinazioni ai bambini, con tanto di clown e ricchi premi e cottilon.

Sono coincidenze che non è possibile non notare.

E già per altri tipi di vaccinazioni la Giurisprudenza di merito (Trib. Milano, decreto 17 ottobre 2018; Trib. Roma, decreto del 17 ottobre 2017), ha ritenuto che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il Giudice possa sospendere momentaneamente la capacità dei genitori contrari al vaccino, così autorizzandone la somministrazione.

Et voilà, l’indiretto obbligo vaccinale per i minori è servito?

Sulla falsariga dei subdoli e irritanti obblighi vaccinali inseriti con i Decreti Legge nn. 44/2021 e 172/2021 per molte categorie di lavoratori.

Vero è che la disposizione prevede che oltre all’esposizione al rischio fisico e psichico debba sussistere anche lo stato di abbandono materiale o morale, ma vedendo l’abbandono dei principi di uno Stato di diritto credo che questa modifica, apparentemente fatta passare come novità positiva, abbia messo in guardia i genitori affinchè aprano gli occhi e tutelino realmente i propri figli minori.

E pensare che da ingenuo quale sono ho sempre creduto che la capacità genitoriale fosse quell’insieme di capacità ed attitudini che il padre e la madre devono possedere al fine di offrire cure adeguate ai bisogni dei minori, di riconoscere i loro bisogni affettivi, di offrire contenimento e regolazione dei loro stati d’animo, ma anche di dare dei limiti e delle regole, informandosi sui reali rischi e benefici di qualsiasi trattamento sanitario per i propri figli, nella libertà e nell’autonomia di scegliere il meglio per loro.

L’idoneità genitoriale è anche enunciata dal Legislatore all’articolo 337 ter del Codice civile: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

E si narra che fin dalla notte dei tempi “tutte le leggi che vengono emesse sono basate sul sospetto, nessuna si basa sulla fiducia nei cittadini”.